Sanzione di 100 euro perché non si è fatto il vaccino obbligatorio Covid-19: come fare ricorso. Ebbene si, la legge già prevede la possibilità di fare ricorso al giudice per quanto concerne l’obbligo vaccinale per gli over 50. Le persone che non vogliono sopperire a delle leggi ingiuste e non vogliono rispettare l’obbligo vaccinale imposto dal governo per tutti gli over 50 rischiano sanzioni da 100 euro a 3mila euro. Ma la legge già prevede la possibilità di fare ricorso al giudice per farsi cancellare la multa.
Valutalo, dopo averlo letto, alla fine dell’articolo.
Mentre si discute sull’esiguità della sanzione per chi non intende rispettare l’obbligo della vaccinazione obbligatoria da Covid-19, la legge già prevede la possibilità di fare ricorso al giudice per farsi cancellare la multa.
Prima però di spiegare come contestare la multa per mancata vaccinazione, ricordiamo cosa prevede il nuovo decreto sull’obbligo vaccinale. La nuova normativa approvata dal Governo stabilisce, per chi ha più di 50 anni, l’obbligo di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19 (il cosiddetto coronavirus). In caso contrario, scatta una sanzione amministrativa di 100 euro una tantum. In altri termini, ogni cittadino può essere multato una sola volta nel corso della propria vita.
Chi deve vaccinarsi obbligatoriamente contro il Covid-19?
Vediamo ora chi può essere multato per mancata vaccinazione. La sanzione colpisce chi, al 1° febbraio 2022:
- non ha ancora iniziato il ciclo primario;
- non ha completato il «ciclo vaccinale primario»;
- non ha fatto «la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi».
Il ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate, multerà gli inadempienti.
Ricordiamo inoltre che, a partire dal 15 febbraio 2022, per gli over 50 che saranno trovati sul posto di lavoro senza green pass rafforzato ci sarà una sanzione compresa tra 600 e 1.500 euro. E i lavoratori che comunicano di non avere la certificazione saranno considerati assenti ingiustificati e non riceveranno lo stipendio. (Continua a leggere dopo la foto)
Come avvengono i controlli per la vaccinazione Covid-19?
Sarà probabilmente l’Agenzia delle Entrate o lo stesso ministero della Salute ad effettuare i controlli tramite la consultazione degli elenchi dei vaccinati presenti negli archivi delle Aziende sanitarie. Quindi, è da escludere che le multe verranno fatte tramite controlli per strada, ma arriveranno direttamente a casa di coloro i cui nominativi non sono ricompresi nei registri dei vaccinati.
Come funziona il procedimento per la sanzione da mancata vaccinazione?
Prima della multa vera e propria, il cittadino riceverà un avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio al quale, se vorrà, dovrà rispondere entro 10 giorni, per dare giustificazioni in merito alla mancata vaccinazione. La risposta andrà fornita sia all’ASL che ad Agenzia Entrate Riscossione e bisognerà allegare eventuali certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale.
L’ASL ha un termine perentorio di 10 giorni per verificare le certificazioni prodotte, anche a seguito di un contraddittorio eventuale con l’interessato, e se del caso comunicare all’Ader la fondatezza delle stesse.
Se la ASL non risponderà o non confermerà l’esenzione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione notificherà, presso la residenza del cittadino, entro i 180 giorni successivi, «un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo».
Questa precisazione sta a significare che l’atto in questione costituisce un documento ufficiale – al pari di una sentenza – che giustifica l’avvio diretto della riscossione esattoriale senza ulteriore preavviso. In altri termini, non saranno necessari ulteriori accertamenti o giudizi per accertare la violazione amministrativa.
L’avviso di addebito verrà notificato con le stesse modalità della cartella di pagamento e cioè, di regola, via PEC o con raccomandata.
Multe per i non vaccinati, ecco cosa fare per una prima e rapida difesa
Un tempo, nel MedioEvo, la rappresentazione del potere coercitivo del Signore sul popolo ma al tempo stesso la sua concreta materialità, erano costituiti dalla tassa sul macinato. Oggi, nel 2022, dopo secoli di lotte per la sovranità democratica e l’affermazione dei diritti, siamo riusciti a fare di peggio con l’istituzione della tassa sulla libertà di scelta e l’autodeterminazione degli individui.
Infatti in questi giorni centinaia di migliaia di italiani “disobbedienti” sono raggiunti da comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, in nome e per conto del Ministero della “Salute” (un’accoppiata che è tutto un programma!), in cui si comunica l’avvio di un procedimento sanzionatorio per chi non ha adempiuto all’obbligo vaccinale. (Continua a leggere dopo la foto)
L’oggettiva modestia della sanzione, cento euro, a fronte dell’enorme spreco di risorse umane e materiali per espletare l’intero iter previsto dalla legge, cui dovrebbe seguire l’ulteriore iter per l’esecuzione delle multe irrogate, evidenzia più di ogni discorso la natura essenzialmente simbolica di questo provvedimento, cui sono del tutto estranee finalità di natura sanitaria o semplicemente finanziaria.
É questo il motivo per cui USPL Unione Sindacale Per La Libertà, avvalendosi dell’operato del suo dipartimento legale, ha predisposto il testo di una comunicazione di riscontro in cui si chiede all’Agenzia delle entrate di archiviare il procedimento.
Non si tratta solo di una gesto di resistenza “di principio”, infatti le svariate pronunzie di TAR e Tribunali del Lavoro, da ultimo anche del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (sezione regionale del Consiglio di Stato), che hanno motivatamente illustrato censure di manifesta illegittimità costituzionale delle norme emanate dal governo sulla materia, rendono plausibile l’ipotesi di una vittoria di questa battaglia anche sul piano giudiziario.
Ed allora non concediamo nemmeno un centimetro di spazio all’avversario.
USPL invita tutti i cittadini ad inondare le caselle pec dell’Agenzia delle Entrate con le contestazioni a questi provvedimenti predisposte dal suo ufficio legale per continuare a resistere a questa odiosa deriva autoritaria, nei luoghi di lavoro come nelle aule di Tribunale, nelle piazze come in Parlamento.
Non ci avete piegato sino ad oggi, non ci piegherete nemmeno domani.
Per scaricare il modulo da compilare e inviare alle caselle dell’Agenzia delle Entrate, clicca al seguente link: Documento PEC contro Multa per Agenzia delle Entrate
Come contestare successivamente all’invio della PEC la multa per mancata vaccinazione?
D.L. 1/2022 Obbligo Vaccinale per coloro che hanno più di 50 anni:
L’art. 1, co. 1 del D.L. In commento stabilisce che vi è l’obbligo vaccinale per tutta la popolazione
residente in Italia (quindi anche cittadini europei e stranieri) che abbiano compiuto 50 anni
durante il periodo di vigenza del D.L. (dal primo febbraio al 15 giugno 2022). Ricordo che l’obbligo
vaccinale quindi è a termine… Curioso. Ma doveroso. (Continua a leggere dopo la foto)
L’articolo in commento introduce l’art. 4 quater al D.L. 44/2021, convertito con legge 76/2021.
Ciò premesso, andiamo al procedimento sanzionatario per chi non si sottopone al vaccino.
Chi non ha iniziato il ciclo primario di vaccinazione entro il primo Febbraio, ovvero chi non ha fatto
terza dose dopo la scadenza del green pass per vaccinazione primaria, ovvero chi non ha
completato il ciclo vaccinale entro il 1° febbraio 2022 e per l’intero periodo di validità dell’obbligo è
sanzionato con 100 euro di multa.
La sanzione è irrogata dal ministero della salute per il tramite dell’agenzia delle entrate
riscossione.
Il Ministero della salute si avvale dell’AER e comunica avvio del procedimento ai soggetti
inadempienti l’obbligo e indica ai destinatari un termine di 10 giorni per comunicazione all’ASL
competente per territorio l’eventuale certificazione di motivi ostativi alla vaccinazione, esenzioni o
certificati che attestano l’eventuale differimento della vaccinazione. Sempre entro 10 giorni dal
ricevimento bisogna avvertire AER dell’avvenuta presentazione della comunicazione all’ASL.
L’ASL competente trasmette entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della
comunicazione di chi non si è sottoposto alla vaccinazione, previo eventuale contradditorio con lo
stesso, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilita’ di
adempiervi.
L’AER, nel caso in cui l’ASL competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo
vaccinale, ovvero l’impossibilita’ di adempiervi, provvede, in deroga alle disposizioni contenute
nella legge 24 novembre 1981, n. 689, alla la notifica, entro centottanta giorni dalla relativa
trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.
ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell’avviso di addebito, è competente il Giudice di
Pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, passivamente legittimata.
Per riassumere AER invia lettera al non vaccinato, il quale entro 10 giorni comunica alla ASL
competente per territorio che non ha potuto vaccinarsi perché esentato ovvero perchè non poteva
momentaneamente;
può anche chiedere di essere ascoltato e dire che non vuole vaccinarsi, ma non servirà a nulla per evitare sanzione e non è detto che lo chiamino per sentirlo in quanto è derogato il disposto della legge 689/1981.
Nello stesso termine l’obbligato a vaccinarsi dovrà anche comunicare alla AER di aver inviato alla ASL le proprie “difese”.
Entro i 10 giorni successivi dalla ricezione della comunicazione del non vaccinato, AER viene avvertita da ASL che l’obbligo sussiste e che le giustificazioni non valgono e, entro i successivi 180 giorni AER emette avviso di addebito che può essere impugnato davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni.
Nell’avviso ci sarà scritto che si deve pagare entro 60 giorni dalla notifica.
Importante: Fare lettera ad ASL entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avviio del procedimento e informare AER dell’invio delle giustificazioni, chiedere di essere sentiti ed opporsi all’obbligo. Impugnare l’avviso di addebito ricevuto entro 30 giorni dalla notifica. Controllare che ASL abbia comunicato entro 10 giorni dalla Vostra comunicazione l’attestazione della permanenza dell’obbligo vaccinale (termine perentorio quindi motivo di nullità/annullabilità della sanzione).
Non pagare nulla.
Fare opposizione subito ed entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto (la notifica si perfeziona anche se ritirate dopo 10 giorni dall’avviso,
quindi ritirate subito, ovvero entro 10 giorni andando in posta) avanti al Giudice di Pace dove si risiede e dove si è ricevuto l’atto.
Il Costo dell’opposizione è di 43,00 euro fisso di Contributo unificato da versare con l’opposizione allo Stato in cancelleria dal Giudice di Pace all’atto dell’iscrizione della causa nel ruolo del Giudice di Pace.
Non serve un avvocato. Ma può essere utile averlo e, se vuoi, tesserandoti spontaneamente ad USPL potrai affidarti ad uno dei nostri avvocati convenzionati.
Clicca qui per scaricare il modello per presentare ricorso all’obbligo vaccinale: – Scarica il Modello Qui –
In ogni caso ecco di seguito il testo contenuto all’interno del modello:
Alla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di….
ALLA ASL nr ..…
E, P.C. Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di …
Oggetto: opposizione alla estensione dell’ obbligo vaccinale previsto dall’art. 1 D.L. 7 Gennaio 2022 nr.1 – Diffida.
Con la presente, il / la sottoscritt… nato/a residente in ……. via …….. C.F. ………..
– Preso atto delle disposizioni introdotte dall’art. 1 D.L. 7 Gennaio 2022 nr.1 e delle relative e previste sanzioni;
– Visti gli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 32 e 117 della Costituzione;
– Visti gli artt. 2 e 5 Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina adottata in Oviedo il 4 aprile 1997;
– Considerata la natura vincolante degli artt. 1, 3, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’ Unione Europea, (2000/C 364/01) così come richiamata – anche per il suo carattere direttamente vincolante nell’ ordinamento degli Stati Membri – dall’art. 6 del Trattato di Lisbona;
– Richiamati gli artt. 2 e 6 Dichiarazione universale (UNESCO – 2005) sulla bioetica e i diritti umani, il “considerando” nr. 36 del Regolamento UE nr. 953/2021 (recante divieto di discriminazione e di pressioni, anche indirette per chi non intenda, per propria libera scelta, sottoporsi a vaccinazione) nonché la Risoluzione n. 2361/2021 dell’ Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che ha invitato gli Stati membri a una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino;
– Richiamata, quanto alla natura e alla valenza del consenso informato al trattamento sanitario (definito “diritto fondamentale dell’Individuo”) la Sentenza Corte Costituzionale nr. 438/2008;
– Ritenuto che allo stato attuale, a fronte dell’ introduzione di obblighi per quanto sopra illegittimi, non viene previsto tuttora alcun ristoro (Sentenze Corte Costituzionale 307/1997 e 5/2018) in caso di effetti avversi conseguenti al vaccino, la cui natura -in ipotesi, anche lesiva o mortale- viene ammessa in via esplicita dal Legislatore all’art. 3 del d.l. 44/2021 istitutivo dello “scudo penale” per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
– Tenuto conto che detto “scudo penale” ha già trovato applicazione in riferimento a diverse reazioni avverse mortali, riconosciute come riconducibili al vaccino, quantificabili in non meno di 16 decessi a mente degli ultimi dati rilasciati dall’ AIFA, e che non sono tuttora noti i dati sulla sicurezza e l’efficacia a lungo termine, che verranno pubblicati dalle case produttrici non prima del 2023;
– Preso atto che ancora una volta, pur a fronte dell’ introduzione di un obbligo generalizzato per i soggetti di età maggiore di 50 anni, lo Stato Italiano ha rifiutato l’assunzione di responsabilità, continuando a prevedere la sottoscrizione, da parte del ricevente il farmaco, di un “consenso informato” con totale manleva di responsabilità, per il Ministero della Salute, l’ ASL e il medico vaccinatore, in caso di effetti avversi;
– Ritenuto infine che la somministrazione di una terapia “preventiva” a prescindere dal consenso del soggetto, con previsione di sanzioni per chi decida di non assumerla, configura un vero e proprio Trattamento Sanitario Obbligatorio adottato in via generalizzata e in dispregio delle procedure e delle garanzie di Legge;
– Visti gli artt. 28 della Costituzione e 51, 323 e 610 del Codice Penale (quest’ ultimo contestabile, in ogni caso, sotto forma di tentativo, in caso di coercizione a un trattamento sanitario sotto minaccia di sanzione)
COMUNICA
Di volersi avvalere del proprio Diritto di Libera Scelta Terapeutica come sopra descritto e indicato, e per l’effetto, di NON volersi sottoporre alla vaccinazione “obbligatoria” anti SARS-Cov-2 prevista dall’art. 1 D.L. 07.01.2022 nr.1;
DIFFIDA
l’ ASL di riferimento a comunicare all’ Agenzia delle Entrate i propri dati sensibili, tutelati dal vigente Regolamento UE nr. 679/2016; (GDPR
DIFFIDA
l’ Agenzia delle Entrate di ………. in persona del Funzionario responsabile, dall’ irrogare, per il rifiuto alla vaccinazione, qualsiasi sanzione amministrativa o pecuniaria comunque detta, riservando in ogni caso l’impugnazione del provvedimento e rendendolo diversamente edotto, fin d’ora e in caso di emissione e notifica dell’atto sanzionatorio, che si provvederà a sporgere denuncia nei suoi confronti per i reati sopra detti, innanzi alla competente Procura della Repubblica, per la esecuzione delle disposizioni, con ogni evidenza illegittime e lesive di Diritti Fondamentali dell’ Uomo in materia di consenso al trattamento in ambito medico, introdotte Decreto 07.01.2022 nr. 1.
Distinti saluti
Luogo, data, firma