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Le scuole diventano hub vaccinali per gli alunni tra i 5 e gli 11 anni: come fare ricorso agli Open Vax Days, guida e modello gratuiti per i genitori che vogliono fare ricorso al giudice.

modello ricorso open vax school days
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Diverse scuole sono state “travestite” da hub vaccinali: 10mila dosi somministrate in pochi giorni solo in Calabria ad alunni tra i 5 e gli 11 anni. Una cosa ABBERRANTE a nostro avviso e che non possiamo assolutamente permettere! È questo il bilancio da cui emerge il dato comunicato dal vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi, al termine della seconda tranche di “Open Vax School Days”. Ecco come appellarsi ed il modulo per i genitori che non vogliono permetterlo, fornito da USPL Unione Sindacale Per La Libertà!

Solo la Puglia, a quanto pare, tiene il passo della Calabria per numero di bambini vaccinati (fascia pediatrica 5-11 anni). (Continua a leggere dopo la foto)

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Dato che nessuno ne sta parlando o sta dando suggerimenti per difendersi in merito, lo facciamo subito noi di USPL, dandovi il modello da compilare e presentare al dirigente scolastico.

Il nostro consiglio è quello di riunirvi quanti più genitori contrari all’utilizzo dei locali scolastici come Hub vaccinale e di presentare tutti insieme il modello da noi fornito qui gratuitamente.

Non serve un avvocato. Ma può essere utile averlo e, se vuoi, tesserandoti spontaneamente ad USPL potrai affidarti ad uno dei nostri avvocati convenzionati.

Clicca qui per scaricare il modello per “Richiesta di annullamento della manifestata disponibilità all’utilizzo dei locali scolastici come Hub vaccinale” che deve essere presentata dai genitori: – Scarica il Modello Qui –

In ogni caso ecco di seguito il testo contenuto all’interno del modello:

Gent.ma Dirigente
Dott.ssa …………….
Egregio sig. ………………..
Presidente del Consiglio di Istituto
Istituto comprensivo ………………..
PEC: ……………………….

OGGETTO: Richiesta di annullamento della manifestata disponibilità all’utilizzo dei locali scolastici come Hub vaccinale. Richiesta incontro urgente con una rappresentanza di genitori contrari al progetto. Costituzione in mora.

In riscontro alla circolare n….. del….., finalizzata ad individuare la disponibilità dei genitori agli Open Vax School Days, anche con riferimento agli alunni della primaria, la scrivente, nella qualità di genitore di un alunno del plesso da Lei diretto, significa quanto appresso.
Premessa la ferma contrarietà dell’istante (e non solo) alla iniziativa, se ne contesta, ad ogni effetto di legge, la sua violazione di norme primarie in materia di somministrazione di farmaci RRL, oltre che ai più elementari principi dell’ordinamento giuridico italiano; la contestuale violazione dei diritti sacri e primari, zoccolo duro della nostra costituzione e di ogni democrazia.
Si indicano sommariamente alcune motivazioni, con riserva di meglio dedurre a seguito di contraddittorio, che sin d’ora si chiede.
1) I quattro farmaci denominati ‘vaccini’, secondo la indicazione unanime degli stessi bugiardini, di AIFA, EMA e FENOMCeO, sono soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL). La circolare AIFA del 17.12.2021, scrive: “i vaccini autorizzati alla immissione in commercio per il trattamento dell’epidemia da Covid 19 sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL)”. Questi farmaci sono disciplinati dal D.Lgs. 219/2006, artt. 91-94.

Art. 91.
Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione e’ limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94.

Art. 92.
Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili
1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l’AIFA può stabilire che l’uso dei medicinali previsti dal comma 1 e’ limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, e’ ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato.

*****

Ne consegue che un plesso scolastico non è un luogo neppure ipotizzabile per la somministrazioni di farmaci genici. E’ al contrario in evidente contrasto con il D.Lgs. citato, in combinato disposto con circolare citata e determina AIFA (vedi anche circ. del 23.12.2020) e viola, con ogni evidenza, una disposizione di legge vigente, non modificabile da alcuna circolare o decisione di altro organo.
La ratio della legge è quella di garantire la somministrazione di questi farmaci (RRL) in ambienti idonei ad intervenire in caso di reazioni avverse. Ed una scuola non può garantire nessuna sicurezza e nessun presidio medico di pronto intervento per le urgenze connesse ad eventuali reazioni, anche gravi, dei minori.

2) I farmaci solo impropriamente denominati ‘vaccini’ sono stati immessi in commercio con autorizzazione condizionata e sono, quindi, in fase sperimentale, come si evince dal registro europeo dei farmaci e dalla ben nota normativa. Non si conoscono le reazioni immediate e soprattutto non si conoscono gli sviluppi futuri legati alla geno tossicità dichiarata dagli stessi produttori. E, quindi, non si conoscono gli effetti a medio e lungo termine. Non si conoscono, altresì, le patologie che ne sconsigliano l’utilizzo, anche per la mancanza di idonee precise indicazioni da parte della comunità scientifica. Gli studi sui minori sono limitati (3.000 trials) ed in moltissime occasioni anche l’Oms (ultimo video del 19 gennaio 2022) ha ripetuto che non sono i minori o gli adolescenti i destinatari di questi farmaci, ancor più alla luce del fatto che con la variante Omicron si sviluppa una immunità naturale che determina la fine della pandemia.

Inoltre.

Il decreto Legs. n 124 del 29/04/1998 all’art.1 prescrive l’obbligo di compiere indagini strumentali e diagnostiche in tutti i casi in cui è in corso una campagna vaccinale obbligatoria e/o fortemente consigliata. Il decreto legge Lorenzin n. 73 del 2017 all’art. 1, c. 2 prevede che “l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ai sensi dell’art. 1 del decreto del ministero della sanità, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione”. Cioè prevede che in caso di precedente sviluppo della malattia vi sia l’esonero dell’obbligo. Ma per accertare la pregressa immunizzazione naturale, occorre fare l’esame ‘sierologico’. E una batteria completa di indagini diagnostiche su cui presupposto il medico di famiglia o medico di medicina generale, assumendosi ogni conseguente responsabilità , ne prescrive la somministrazione. E qui si arriva ad altro punto nodale la cui violazione comporta responsabilità, anche penali, di non poco conto.

L’attuale campagna vaccinale è preceduta da uno screening sui ragazzi da inoculare? Sono stati indicati ai genitori gli esami prevaccinali obbligatori per analizzare la situazione clinica del minore? I bugiardini di tutti i farmaci indicano l’esigenza di accertare l’allergia del paziente ai loro componenti. Questo accertamento preventivo è stato indicato ai genitori? Si è tenuto conto delle indicazioni dei 60.000 scienziati e medici (dichiarazione di Great Barrington) che hanno dichiarato formalmente la loro contrarietà ? Si è tenuto conto delle indicazioni del Premio Nobel Montagnier che ritiene (dichiarazione del 15.01.2022) “un crimine assoluto dare oggi questi vaccini ai bambini e ai ragazzi”? All’interno della struttura scolastica cui si vorrebbe attribuire la stessa valenza di un presidio ospedaliero, vi sono gli ‘specialisti’ individuati dal D.Lgs 219/2006 per fornire indicazioni idonee e sufficienti ai genitori che devono firmare il necessario consenso, libero ed informato, soprattutto in relazione agli enormi rischi, e al rapporto rischio/beneficio, prima di procedere all’inoculo dei loro figli?

Tanto premesso e ‘traducendo’ in concreto.

La disciplina in materia di vaccinazioni obbligatorie o ‘fortemente raccomandate’, come quelle che ci riguardano (in assenza viene resa invivibile la vita di chiunque, minori compresi, esclusi da qualsiasi sport e dalla vita sociale dei loro genitori), è rigida e va rigorosamente rispettata. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa – massimo organo di giustizia amministrativa della Regione Sicilia – con ordinanza n. 00038 del 17 gennaio 2022, ha ribadito l’importanza, tra l’altro, dei principi sopra indicati, per la salvaguardia della salute del singolo bene primario dell’individuo. All’uopo ha demandato di accertare che l’attuale campagna vaccinale rispetti questi ed altri requisiti rigorosi ed indispensabili per la legittimità di un obbligo generalizzato mascherato, le cui misure sanzionatorie stanno, di fatto, annientando i diritti costituzionali inviolabili di ogni essere umano.

Ancora, e non secondario in ordine di importanza.

Il Garante della privacy ha chiesto che vengano “sensibilizzate le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. … si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative” Nota del 23 settembre 2021.
La predisposizione di un hub vaccinale all’interno della scuola determinerebbe una immediata individuazione dei minori non inoculati, con ripercussioni gravissime sugli stessi e sulle loro famiglie, fomentando un clima di odio e rancore che sta travolgendo la società. Clima di i cui i minori sono le principali vittime sacrificali anche per le responsabilità, gravi, di enti ed istituzioni finalizzati alla loro tutela ed educazione e non alla sostituzione delle figure genitoriali, nella determinazione di scelte personalissime e private, sottratte ex sé al dominio pubblico.
Nel corso dell’instaurando richiesto contraddittorio, si fornirà nei modi e termini concordati, tutta la documentazione scientifica a supporto, ove richiesta.

Per concludere.

Questo intervento non è finalizzato ad uno scontro. L’amore e l’interesse per i bambini in codesto plesso non è in discussione. Quello che invece è fortemente discusso e contestato è la violazione di legge e di diritti umani indisponibili che non si risolve in un dibattito su contrapposte tesi, ma incide sulla vita e sul futuro dei nostri figli. E non lo si può fare in assenza di contraddittorio e nelle sedi deputate.
In mancanza di riscontro, l’istante significa sin d’ora che darà corso in ogni sede istituzionale all’accertamento delle responsabilità individuali di ogni soggetto e alla tutela dei diritti lesi.

Con osservanza.

data…………                      firma……………


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