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REGOLAMENTO N. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)

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REGOLAMENTO N. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.)

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Mi domando: ma gli Avvocati dello Stato Italia, i Dirigenti dello Stato Italia, i Giudici delle varie Giurisdizioni, ivi i Giudici Costituzionali, sono tenuti a Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e agenti della CEE e CEEA, quali Funzionari e/o Agenti dello Stato Membro Italia?

Lo stralcio, allegato, fa pensare che lo Stato Italia e i suoi Funzionari, non hanno rispettato la Costituzione Italiana, né a Carta di Nizza e altre norme Internazionali che tutelano la vita!

Regolamento n. 31 confluito nei successivi Trattati, che vincola i funzionari dello Stato Italia, e li obbliga ala primazia del trattato dell’unione Europea che sin dalla nota sentenza Costa c/ ENEL SPA, del 1964, e successiva sentenza della Corte Giustizia dell’Unione Europea (grande sezione) del 13 giugno 2006, causa Traghetti del Mediterraneo SpA conferma la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ma va oltre inserendo la colpa lieve del giudice – W Dio e la Costituzione!

Clicca qui per visualizzare lo stralcio allegato

Breve commento

La Primazia del Diritto comunitario, si è attuata sin dalla nota sentenza Costa c/ ENEL SPA, del 1964. La successiva sentenza della Corte Giustizia dell’unione Europea (grande sezione) del 13 giugno 2006, causa Traghetti del Mediterraneo Spa contro Repubblica italiana. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Genova – Italia. Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri – Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado – Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice – Esclusione di ogni responsabilità connessa all’interpretazione delle norme giuridiche e alla valutazione degli elementi di fatto e di prova compiute nell’ambito dell’esercizio dell’attività giurisdizionale. Causa C-173/03. – European Court Reports 2006 I-05177 ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:391 , che “Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.

Il diritto comunitaria osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler. Sentenza della Corte del 30 settembre 2003. Gerhard Köbler contro Republik Österreich.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Austria. Parità di trattamento – Retribuzione dei professori universitari – Discriminazione indiretta – Indennità di anzianità – Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili – Violazioni imputabili a un organo giurisdizionale nazionale. Causa C-224/01. European Court Reports 2003 I-10239 – ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:513 “

53 Per quanto riguarda più in particolare la seconda di queste condizioni e la sua applicazione al fine di stabilire un’eventuale responsabilità dello Stato per una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, occorre tener conto della specificità della funzione giurisdizionale nonché delle legittime esigenze della certezza del diritto come hanno fatto valere anche gli Stati membri che hanno presentato osservazioni in questo procedimento.

La responsabilità dello Stato a causa della violazione del diritto comunitario in una tale decisione può sussistere solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente. 54 Al fine di determinare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento dei danni deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato.

55 Fra tali elementi compaiono in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE.

56 In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia (v., in tal senso, sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 57) … omissis…” Lo Stato Italia ha violato ogni Principio di diritto vivente! Diritto fatto valere a mezzo Codice di Norimberga come richiamato nel Patto Internazionale Diritti Civili e Politici a cui l’Italia ha concesso “Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978). Entrata in vigore per l’Italia: 15 dicembre 1978. – W Dio e la Costituzione!

 

Articolo scritto da Mauro Giarrizzo

Mauro Giarrizzo

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