You dont have javascript enabled! Please enable it! Come Difendersi Dall'imposizione Delle Mascherine Sul Lavoro? Vademecum, Guida E Diffida (Maggio 2022) - USPL Unione Sindacale Per La Libertà - Associazione Sindacato Caltanissetta
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Come difendersi dall’imposizione delle mascherine sul lavoro? Vademecum, guida e diffida (Maggio 2022)

come difendersi mascherine maggio 2022
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Come difendersi dall’imposizione delle mascherine sul lavoro? Questo Vademecum è dedicato alla difesa dalla stressante imposizione della mascherina e fa riferimento ai provvedimenti entrati in vigore dal 1 Maggio 2022. Leggi l’articolo adesso per saperne di più!

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Vademecum Difesa da Obbligo Mascherine (Maggio 2022)

Questo Vademecum è dedicato alla difesa dall’imposizione della mascherina e fa riferimento ai provvedimenti entrati in vigore dal 1 Maggio 2022.

A – L’ordinanza con cui Speranza stabilisce i nuovi obblighi sulle mascherine la trovate IN QUESTO PDF: mascherine28aprile2022.
Con l’art. 3 il decreto-legge 24/2022 ha ampliato a dismisura il potere di ordinanza dell’indegno Ministro della Salute, Signor Speranza, e, nell’imminenza del venir meno delle restrizioni alla data del 30 aprile 2022, costui ne ha fatto pronto uso. (Continua a leggere dopo la foto)

no mask

Forse anche a qualcuno dell’ufficio legislativo del Signor Speranza deve essere venuto il dubbio. Infatti, l’ordinanza, se prevede l’obbligo, nulla dice delle sanzioni sicché staremo a vedere cosa inventeranno i solerti collaborazionisti del regime incaricati di far rispettare i deliri del Signor Speranza.
É importante averla perchè specifica esattamente dove (secondo lui) è obbligatorio indossarla, quindi in qualunque luogo non sia presente nell’elenco nessuno vi può obbligare.
É anche importante averla perchè, in caso di contestazione, si potrà far notare che non sono previste multe o altre conseguenze per chi disobbedisce.

B – Le considerazioni di USPL sulla validità dell’ordinanza di Speranza riguardo le mascherine sono queste:

Mascherine: il DPCM non è più efficace

Data 11-05-2022

Si applica ancora il DPCM del 2 marzo 2021?
La risposta è no. Vediamo perché. (Continua a leggere dopo la foto)

mascherine

L’art. 57 del DPCM 2.03.2021 prevedeva:

“Art. 57. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.

3. Le disposizioni delle ordinanze riguardanti le mascherine del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all’adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell’art. 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”

Successivamente l’efficacia del DPCM è stata più volte prorogata.

Dapprima dall’art. 1 del DL 44/2021 che ne ha prorogato l’efficacia sino al 30 aprile 2021. Poi l’art. 1 del DL 52 ha disposto una ulteriore proroga sino al 31 luglio 2021. L’art. 12, comma 2 del DL 105/2021 ha ulteriormente differito la scadenza del DPCM in questione sino al 31 dicembre 2021. Da ultimo l’art. 18, comma 1 del DL 221/2021 ha previsto come termine finale per l’efficacia del DPCM 2.03.2021 l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 221/2021 stesso. La legge in questione è la n. 3 del 21 gennaio 2022, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 26 gennaio 2022 (la legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022.

Pertanto, dal 19 febbraio 2022 il DPCM 2 marzo 2021 con tutti i suoi protocolli allegati ha cessato di avere efficacia.

Ma, osserverà l’attento lettore della Gazzetta Ufficiale, l’art. 3 del decreto-legge 24/2022 ha conferito al Ministro della Salute il potere di adottare e aggiornare le linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Per farlo, occorre però che detti protocolli siano in vigore. I protocolli sono degli allegati ai DPCM e sono espressamente previsti dall’art. 1, lettera h bis), z), gg), hh bis) del decreto-legge 19/2021. Pertanto, il potere di adottare e aggiornare i protocolli in questione dipende dall’esistenza di un valido ed efficace DPCM, previsto dall’art. 2 del DL 19/2020.

I DPCM non possono più essere adottati poiché la loro validità ed efficacia era vincolata dal medesimo DL 19/2020 allo stato di emergenza. Infatti, l’art. 1, comma 1 del decreto-legge 19/2020 disponeva: “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.”

In conclusione, con l’art. 3 del decreto-legge 24/2022 è stato conferito al Ministro della Salute un potere che egli non può esercitare giacché i protocolli che dovrebbe adottare o modificare anzitutto dovrebbero essere previsti da un DPCM in vigore e, anche a voler ammettere che il potere, con una implicita modifica dell’art. 2 del DL 19/2020, sia stato attribuito al Ministro della Salute in luogo del Presidente del Consiglio, si tratterebbe comunque di una potestà non più esercitabile essendo scaduto lo stato di emergenza il 31 marzo 2022.

Ancora, alcune aziende hanno ritenuto di fare riferimento all’art. 29 bis del decreto-legge 23/2020 che rinvia, quanto alla sicurezza in materia di Covid-19 nelle aziende, al protocollo del 24 aprile 2020 sottoscritto tra il governo e le parti sociali. L’art. 29 bis è stato inserito nel decreto-legge n. 23/2020 dalla legge di conversione n. 40/2020 e si riferisce ai protocolli previsti dal decreto-legge 19/2020 e allegati ai vari DPCM che si sono susseguiti. Come detto, i protocolli in questione non hanno più efficacia a far data dal 19 febbraio 2022, data in cui è stato convertito in legge il decreto-legge 221/2021 (con la legge n. 11/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2022). Infatti, l’art. 18 del decreto-legge 221/2021 prevede che l’ultimo DPCM (quello del 2 marzo 2021) perda efficacia con la legge di conversione del decreto-legge 221/2021 stesso. Con il DPCM perdono efficacia tutti i protocolli allegati che, infatti, erano destinati a disciplinare il periodo di emergenza. Lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022, per cui l’azienda non può richiamarsi all’art. 29 bis del DL 23/2020 (legge 40/2020) e nemmeno ai protocolli a cui l’art. 29 bis fa riferimento.

In conclusione, tutte le aziende che dovessero richiamarsi a vari protocolli adottati in forza del decreto-legge 19/2020 allo scopo di imporre nei vari ambiti produttivi mascherine, disinfettanti, misurazione della temperatura corporea e altre consimili inutili amenità, commetterebbero un atto illegale e in contrasto con i diritti dei loro dipendenti.
Stesso dicasi di eventuali circolari ministeriali, ordinanze o consimili provvedimenti che i vari dittatori che popolano la penisola dovessero pensare di adottare: sarebbero tutti illegali; l’imposizione di un trattamento sanitario può aversi solo per legge e nessuno può pensare di imporre la mascherina a chicchessia. La strada è sempre la stessa: resistere e disobbedire.

Sono utili per chiunque ritenga di disobbedire all’ordinanza stessa.

C – Se qualcuno cerca di imporre le mascherine sul posto di lavoro, ecco la diffida preparata da USPL.
Prima di inviarla (sempre raccomandata AR o PEC) vi consigliamo di avere un pacato dialogo con il vostro superiore (dialogo che registrerete di nascosto): può darsi che egli non conosca le regole e quindi tutto si risolva semplicemente, in caso contrario la registrazione vi potrà servire successivamente.
(Versione aggiornata, 11 maggio 2022, per quei datori di lavoro che paragonano le mascherine a dei DPI)

Diffida mascherine – Maggio 2022

Dal 1 maggio 2022, salvo casi particolari dall’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, non è più obbligatorio l’uso della mascherina sul posto di lavoro. Se la vostra azienda vuole obbligarvi ad usarla lo stesso, usate questa diffida.

Il file è in formato RTF per facilitarne la compilazione (alcuni telefoni potrebbero non riuscire ad aprirlo: usate un pc) e anche in PDF per chi desidera. Vi chiediamo la cortesia di non condividere il file scaricato: condividete invece il link a questa pagina con tutte le persone che potrebbero essere interessate!

Documento diffida qui: RTFPDF

D – Le mascherine non sono DPI – Modello di risposta ad eventuali contestazioni disciplinari.

Ecco il modello di risposta ad eventuali contestazioni disciplinari redatto da USPL.
Le mascherine chirurgiche sono dei dispositivi medici la cui prescrizione è riservata ai medici chirurghi e non possono essere equiparate ad un dispositivo di protezione individuale, l’uso della mascherina costituisce un grave rischio per la salute dei lavoratori che il datore di lavoro dovrebbe tutelare.

La mascherina non è un DPI

Modello di risposta ad eventuali contestazioni disciplinari. Le mascherine chirurgiche sono dei dispositivi medici la cui prescrizione è riservata ai medici chirurghi e non possono essere equiparate ad un dispositivo di protezione individuale.

Il file è in formato RTF per facilitarne la compilazione (alcuni telefoni potrebbero non riuscire ad aprirlo: usate un pc) e anche in PDF per chi desidera. Vi chiediamo la cortesia di non condividere il file scaricato: condividete invece il link a questa pagina con tutte le persone che potrebbero essere interessate!

Documento modello di risposta qui: RTFPDF

Mascherine per accedere ai luoghi vari

Se qualcuno vi volesse obbligare ad indossare la mascherina per accedere in un ufficio o in un esercizio commerciale (diversi da quelli esplicitamente citati nell’ordinanza):

  1. Riprendete tutto con il cellulare.

    Quello che serve sapere sulle riprese nascoste o non consenzienti. Il dialogo con le forze dell’ordine.

    Per conoscere i propri diritti quando si ha a che fare con i dpcm e le nuove normative.
    Affrontiamo quindi il tema del dialogo con le forze dell’ordine: come rapportarsi, cosa dire, cosa fare, ecc.
    Riassunto in punti salienti:

    a – Mantenere la calma;
    b – Registrare tutto con il telefonino;
    c – Farsi identificare;
    d – Chiedere le generalità dell’agente;
    e – Avviare un contraddittorio per ricordare i propri diritti;
    f – Fate scrivere sul verbale le vostre osservazioni;
    g – Denunciare l’agente che ci ha fatto una multa ingiustamente.

    É lecito filmare o fotografare le forze dell’ordine mentre operano?

    Per tutelare i propri diritti o per altri motivi, filmare e fotografare agenti delle Forze dell’Ordine è legale? La domanda a cui rispondiamo in questo focus è attualissima considerati i tempi di limitazione delle libertà personali per l’emergenza sanitaria.

    Tra misure restrittive, manifestazioni, proteste e crisi economica dovuta alla pandemia, torna alla ribalta la questione della liceità nel riprendere l’operato delle forze di Polizia e della conseguente divulgazione di foto, video, audio sui social.

    Mai come nell’anno della pandemia Covid sono stati diffusi sul web e sui social network tanti video relativi ai controlli di sicurezza effettuati da agenti delle Forze dell’Ordine per accertare il rispetto delle disposizioni anti-Covid previste nei vari DPCM emanati. A tutto questo si aggiungano le più recenti proteste contro l’adozione del Green Pass.

    É lecito per il cittadino filmare le Forze dell’Ordine in servizio? Ad esempio, riprendere la Polizia o i Carabinieri durante un controllo o una perquisizione in casa? Oppure è reato? Quando è vietato dalla legge?

    É lecita la divulgazione pubblica di foto, video, audio o si viola la privacy? Cosa si rischia e quando?

    Riguardo alle registrazioni (non alla diffusione delle stesse), in Italia non esiste una specifica legge che vieti in linea generale di riprendere, registrare audio o fotografare Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanzia nello svolgimento delle loro mansioni. É lecito entro certi limiti: si applicano le indicazioni sulla divulgazione delle immagini e sulla protezione dei dati personali.

    In base alla nota 14755 del 5 giugno 2012, il Garante Privacy stabilisce che funzionari pubblici e pubblici ufficiali (incluse le forze di Polizia presenti in manifestazioni o eventi pubblici o impegnate in operazioni di controllo) possono essere filmati e fotografati a meno che non sia stato espressamente vietato dall’Autorità pubblica con un provvedimento amministrativo (ad esempio, per un’attività soggetta a segreto istruttorio).

    Gli agenti delle Forze dell’Ordine possono essere ripresi e fotografati in un luogo pubblico o mentre procedono ad un controllo/perquisizione nel domicilio privato di chi effettua la ripresa. Se, invece, si tratta di un’abitazione altrui, senza il consenso del proprietario di casa la ripresa non sarà lecita.

    In particolare, è perfettamente legale riprendere in video o fotografare un agente che abusa del proprio potere utilizzando il materiale (foto, audio, video) per produrlo in giudizio, in tribunale, per incriminare l’autore di un reato o difendersi da una falsa accusa. Insomma, è lecito tutelare i propri diritti quando c’è di mezzo un reato senza doversi preoccupare di oscurare il volto dell’agente ripreso.

    SI POSSONO PUBBLICARE FOTO E VIDEO DELLE FORZE DELL’ORDINE?

    Un conto è difendersi in tribunale mostrando le prove per tutelarsi; un altro conto è diffondere pubblicamente foto, video e audio di agenti delle Forze dell’Ordine indiscriminatamente senza neanche oscurare/sfocare i volti. Non si possono utilizzare le riprese come si vuole: qui entra in gioco la tutela della privacy, per gli agenti come per tutti i cittadini. Si applicano le normali leggi sulla privacy che impediscono la diffusione di immagini e dati personali senza il consenso degli interessati.

    In sintesi, non è lecito divulgare materiali fotografici, video e audio che identificano gli agenti. Chi ha intenzione di pubblicare un filmato deve escludere/censurare i tratti distintivi dell’agente ripreso: basterà oscurare il volto e rendere la voce irriconoscibile.

    La diffusione di un filmato o di una foto che riprende agenti delle Forze dell’Ordine è protetta dal diritto di cronaca (tv, radio, stampa, web). Ciò significa che è lecito (anche per chi non è giornalista professionista) diffondere il materiale se lo scopo è divulgare una notizia rilevante, di interesse pubblico (ad esempio, in caso di abusi di potere o negligenze) senza peraltro ledere la dignità e il decoro dei soggetti ripresi.

    É sempre valida, nel giornalismo, la regola di evitare di mostrare dettagli che non aggiungono nulla al senso della notizia diffusa. Devono sempre essere rispettati i criteri di essenzialità, interesse pubblico e veridicità dell’informazione.

    DOMANDA INVERSA: GLI AGENTI DI POLIZIA POSSONO FILMARE OPERAZIONI E CONTROLLI?

    Il 20 marzo 2019, un poliziotto ha ripreso con lo smartphone la scena di un uomo arrestato e condotto in commissariato che era andato su tutte le furie. Il video, condiviso su WhatsApp, è diventato subito virale. L’uomo ripreso si è rivolto al Garante privacy denunciando il fatto per ottenere giustizia. L’Authority ha condannato il Ministero dell’Interno per violazione delle norme sulla privacy.

    Il provvedimento 236/2020 del Garante Privacy stabilisce che il pagamento del risarcimento dei danni spetta al titolare del trattamento dei dati ovvero al Comune (per atto commessi dalla Polizia municipale) o al Ministero dell’Interno (se la violazione della privacy fa capo alla Polizia di Stato). A livello penale ne risponde l’agente che ha immortalato la scena.

    Il rispetto della riservatezza vale anche per le Forze dell’Ordine. Un poliziotto o un carabiniere non può filmare le attività svolte nei confronti di un cittadino riprendendo il suo volto. Non può filmare controlli ed operazioni così come non può farlo il privato cittadino nei confronti dell’agente delle Forze dell’Ordine.

    Filmare operazioni critiche di polizia e condividerle in chat significa violare la legge anche se a farlo sono poliziotti.

    La Polizia può realizzare filmati esclusivamente per finalità istituzionali (acquisire prove di un delitto, conservare traccia degli interrogatori), non per scopi diversi come la semplice curiosità. Non può assolutamente condividere questo genere di video sui social network.

  2. Abbiate l’ordinanza (documento A) stampata e mostratela al dittatorello invitandolo a indicarvi il punto in cui la sua attività sarebbe elencata.
  3. Quando non la troverà fate notare che imporre un presidio medico chirurgico non è una cosa che può essere fatta con circolari interne, cartelli o disposizioni del titolare dell’attività.

Se qualcuno vi volesse punire per non avere indossato la mascherina in uno dei luoghi in cui l’ordinanza prevede che lo dobbiate fare:

  1. Riprendete tutto con il cellulare (quello che serve sapere sulle riprese nascoste o non consenzienti).
  2. Abbiate l’ordinanza (documento A) stampata e mostratela al dittatorello invitandolo a multarvi secondo quanto previsto dall’ordinanza: la vostra controparte scoprirà così che Speranza non ha previsto nessuna sanzione/provvedimento verso chi viola la sua ordinanza!

Mascherine sul posto di lavoro

Se il vostro datore di lavoro vuole imporvi l’uso della mascherina, con una circolare e/o paragonandola ad un DPI, in un luogo che non sia una scuola o uno di quelli previsti dall’ordinanza:

  1. Riprendete tutto di nascosto, almeno l’audio (non potete diffondere in pubblico la registrazione, ma è valida ai fini giudiziari).
  2. Instaurate un dialogo pacato e costruttivo, mostrando l’ordinanza di Speranza (documento A) e facendo notare che la vostra attività non compare nella lista.
  3. Spiegate a voce quanto scritto nella diffida (documento C) e cioè come e perchè un datore di lavoro non può imporla o paragonarla ad un DPI.
  4. Se il dialogo non avesse successo inviate la diffida (documento C) per raccomandata AR o PEC (se lo desiderate potete anche anticiparne una copia a mano o via mail).
  5. Se il vostro datore vi inviasse una contestazione disciplinare usate il modello di risposta (documento D, entro 5 giorni dalla comunicazione del datore). Nota bene: questo documento è un modello, deve essere editato da ciascuno di voi per adattarlo al proprio caso specifico.

BUONA DIFESA DALLE MASCHERINE A TUTTI!

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  14. Maria Carmela Pardi

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  15. Claudia Baldini

    25,00 €
    Bravi
  16. Nadia Castello

    20,00 €
  17. Maken Staniscia

    180,00 €
  18. Maria Grazia Costa

    10,00 €
  19. Gabriella Strangis

    5,00 €
  20. Emilia Galanti

    5,00 €
  21. Giulia Abbate

    5,00 €
  22. salvatore vitaliti

    20,00 €
  23. Eva Intagliata

    50,00 €
  24. Alessia Cesare

    10,00 €
  25. Gianfranco Cilia

    100,00 €
  26. Giuseppe Scarlata

    20,00 €
  27. Giovanna Cravotta

    10,00 €
  28. Salvatore Ruben Spatola

    5,00 €
  29. Angela Rindone

    5,00 €


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